Lo Statuto del Vespa Club Morciano di Romagna ASD

VESPA CLUB MORCIANO DI ROMAGNA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COSTITUITO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA ADEGUATO AL D.LGS. 36/2021 E SS.MM.II.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

1.         È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Vespa Club Morciano di Romagna ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve “Vespa Club Morciano A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione”),

2.        L’Associazione ha sede in Morciano di Romagna (RN), Via Bucci  n. 25. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria dell’    Associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

3.        Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

4.       Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

5.        L’associazione si costituisce senza personalità giuridica di diritto privato, ma si riserva di chiederla previa delibera assembleare ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii.

ART. 2 – SCOPI

1.         L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

2.        L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione e/o dell’ente di promozione sportiva a cui si affilia. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

3.        L’Associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del MOTOCICLISMO, in particolare la disciplina / le discipline del Vespa Club Morciano (es: mototurismo, regolarità storiche e rievocazioni storicoculturali  praticate con il mezzo Vespa, regolarità storiche, rievocazioni storiche) e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4.       L’associazione si occupa in via stabile e principale dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività quali la promozione, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle stesse.

5.        L’attività istituzionale dell’Associazione, potrà comprendere inoltre l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento secondo le indicazioni della Federazione e/o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

6.        Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati, quali:

·         la promozione e lo sviluppo di attività̀ ricreativa, turistica, culturale mediante lorganizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, lattività svolta da soci o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre e, lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l’espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

·         l’acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;

·         l’attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l’allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro o di un ostello, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

·         l’organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa;

·         qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell’assenza del fine di lucro.

7.        L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

8.       L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affilianti quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

9.        L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021.

10.     L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

ART. 3 – DURATA

1.         L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1.       Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

2.      La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

3.      In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.

4.      La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1.      Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione di quelle di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, dell’elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.      Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.

3.      La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

4.      I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 DECADENZA DEI SOCI

1.     I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a)    dimissioni volontarie;

b)    esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c)    radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d)    scioglimento dell’Associazione, come regolato all’art. 25 dal presente statuto.

2.Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

3.L’associato radiato non può essere più ammesso.

4.      I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in cui si sono dimessi.

5.La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 7 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:

·         l’Assemblea generale dei soci;

·         il Presidente;

·         il Consiglio Direttivo.

ART. 8 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1.      L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dellAssociazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2.      L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica ed eventuali canali social e sito web dell’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

3.      L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

4.      Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.      L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

6.      Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7.      L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.

8.      Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

9.      Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.

10.  Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

11.  L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

12.  Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

13.  Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 9 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

1.         Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

1.      L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente suddiviso in dodicesimi. All’assemblea di approvazione del bilancio i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell’art. 21 c.c.

2.      Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per l’elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi dell’art.11.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1.                     L’assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie:

a)       approvazione e modificazione dello statuto sociale;

b)       atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c)       designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

2.                    La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a)    almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.

b)    almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1.    L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.    L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.   Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.   Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

1.      Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci e tutti vengono eletti, incluso il Presidente, dall’assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

2.      In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vice-Presidente e il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.

3.      Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4.      Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.      In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.      Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7.      Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio potrà essere riconosciuto, previa delibera dello stesso, un compenso che sia proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità ed alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, compatibilmente con la natura dell’associazione e nei limiti massimi indicati dalla normativa vigente.

ART. 14 DIMISSIONI

1.      Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2.      Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3.      Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

ART. 15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.         Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

2.        Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.   Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)       deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

b)       indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8;

c)       deliberare l’importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

d)       adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.

e)       adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dalla Federazione o dall’ente di promozione a cui si affilia nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative;

f)        attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

2.   Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione.

3.   Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

ART. 17 IL PRESIDENTE

1.       Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile senza limite di mandati.

2.       Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

3.       Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

ART.18 IL VICE PRESIDENTE

1.         Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART.19 – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

1.         Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, del libro soci (se istituito), nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2.        Il ruolo del tesoriere può essere ricoperto dal Segretario o da altro membro facente parte del consiglio direttivo.

ART.20 – IL RENDICONTO

1.      Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

2.      Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.      Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

4.      In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5.      L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 14.

ART. 21 – ANNO SOCIALE

1.         L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 22 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1.      Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

§   dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

§   da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

§   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2.      I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

3.      L’Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ASD. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 

 

 

ART. 23 SEZIONI E TRASFORMAZIONE

1.      L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2.      L’Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente oltreché richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato secondo quanto previsto all’art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii.

ART. 24 – I TESSERATI

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a)        atleti;

b)       dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c)        giudici/arbitri;

d)       dirigenti;

e)        tecnici, istruttori;

f)        altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;

2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

ART. 25 SCIOGLIMENTO

1.         Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2.        L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

1.         Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione o dell’Ente di promozione affiliante, alle norme del Coni, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale      ed in subordine alle norme del codice civile.

TESTO APPROVATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 9/06/2024